Il mondo del lavoro rappresenta per il governo presente e passato sicuramente un punto focale e spesso è stato tema di campagne elettorali. Ciò che viene posto sullo stesso piano da qualunque tipo di governo è la sicurezza sul luogo di lavoro. Durante gli anni si è cercato di fare chiarezza e decreti legislativi dopo decreti legislativi hanno tentato di portare migliorie rispetto a quanto si fosse già fatto in passato. Spesso siamo molto critici nel valutare quanto fatto dai governi, ma è giusto riconoscere che sotto questo punto di vista l'Italia è uno degli Stati con un sistema burocratico di tutela del lavoratore migliori al mondo.
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 1 è quello vigente al momento e cerca di porre in risalto tre punti, che cercheremo di affrontare in questo articolo:
- GLI ORGANI DI CONTROLLO e VIGILANZA
- I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
- L'APPARATO SANZIONATORIO
ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA
Prima di tutto è importante definire cosa si intenda con i termini di controllo e vigilanza:
CONTROLLO: in questo caso alcuni enti sono responsabilizzati della verifica dell'efficienza di macchine, impianti ed attrezzature;
VIGILANZA: questo aspetto prende in considerazione il rispetto delle leggi riguardanti ambienti, macchinari e impianti.
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Definiti quindi questi due concetti chiave è necessario andare a delineare quegli enti e associazioni che hanno il ruolo di salvaguardare e mettere in atto le operazioni di controllo e vigilanza.
Tra queste sono presenti le Aziende A.S.L. che si occupano della vigilanza e nel rispetto delle norme per ciò che riguarda l'igiene e la sicurezza sul lavoro, ma anche supportare la Magistratura per quanto riguarda la verifica del numero, delle cause e delle conseguenze derivanti dagli infortuni sul luogo di lavoro e attuare operazioni di controllo periodiche per la messa in regola di attrezzature atte al sollevamento di carichi pesanti. Le Direzioni territoriali del lavoro hanno come ruolo di verificare che in situazioni di lavoro subordinato siano rispettate tutte le leggi vigenti, l'ARPA e l'ANPA (Agenzia Nazionale / Regionale per la Protezione dell'Ambiente) cercano di salvaguardare e tutelare l'ecosistema da eventuali rischi fisici, chimici e biologici derivanti da inquinamento. Queste due agenzie fungono anche da intermediari a livello scientifico con il Ministero dell'Ambiente. L'INAIL cerca di effetture controlli con lo scopo di verificare che i dipendenti siano assicurati da eventuali infortuni o malattie dirette conseguenze del mondo del lavoro. Infine i Vigili del Fuoco, che hanno come obiettivo quello di verificare lo status di sicurezza in caso di incendio di determinati stabili e aziende e nel caso in cui tutto ciò fosse in piena regola rilascerebbero il certificato di prevenzione incendi.
SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
Il Testo Unico della Salute e la Sicurezza sul lavoro2 è il testo di riferimento che si articola in vari articoli (306), raccolti in 13 titoli. Tra i vari paragrafi è possibile identificare quelle figure interne all'azienda che rivestono un ruolo ben specifico per ciò che riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro. La struttura che andremo a delineare è facilmente riconducibile ad una piramide rovesciata all'apice della quale è presente il datore di lavoro: è colui che risponde direttamente di tutte le responsabilità dell'organizzazione stessa, poiché attraverso le sue decisioni si sceglie come e dove investire. Immediatamente al di sotto del datore è presente il dirigente, diretto intermediario del suo superiore, il quale mette in atto le decisioni prese in ambito di sicurezza ed inoltre vigila che quanto deciso sia messo in atto nel tempo.
Entrambe queste due figure, apice della piramide, hanno diverse responsabilità:
- devono verificare l'idoneità tecnica e professionale dei loro dipendenti;
- devono informare i dipendenti di quelli che possono essere i rischi a cui vanno in contro compiendo determinate operazioni nell'azienda;
- devono fornire ai dipendenti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- devono formare ed istruire i dipendenti attraverso corsi di apprendimento;
- devono nominare un medico competente ed insieme a lui organizzare una programmazione di visite periodiche sui dipendenti;
- devono informare i dipendenti delle visite mediche programmate e dare loro libertà di assentarsi dal luogo di lavoro;
- devono denunciare caso per caso il verificarsi di infortuni accorsi sul luogo di lavoro, siano questi gravi o meno gravi;
Questi obblighi elencati poco sopra sono tutti delegabili dal datore di lavoro nei confronti del dirigente; ne esistono però due che devono essere portati avanti obbligatoriamente dal datore: la Valutazione dei rischi3 e la nomina del RSPP (vedere più avanti). Per quanto riguarda la valutazione dei rischi vedremo in un successivo post il complesso processo da adottare.
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Tra le altre figure che costituiscono i piani inferiori della piramide abbiamo il preposto, ovvero colui che ha il compito di vigilare e sovrintendere il rispetto delle norme da parte dei lavoratori. Nel caso in cui tale norme non siano rispettate sarà obbligato a recarsi dela dirigente e comunicare tale mancanza. Inoltre dovranno far notare al datore di lavoro il fatto che alcuni dipendenti non siano stati formati in modo adeguato per poter conoscere i rischi e di metodi di prevenzione nello svolgere certe operazioni. Al di sotto del preposto abbiamo l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l'ASPP (Addetto) che sono i diretti responsabili di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.
Come già detto precedentemente abbiamo il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale eletto dai lavoratori stessi ha l'obbligo di rappresentare ed ergersi a loror portavoce nel caso in cui si verifichino problematiche o mancanze.
E' importante non dimenticare che alla base di questa grande piramide siano presenti i lavoratori stessi, i quali devono rendersi pienamente disponibili nell'utilizzare correttamente le strumentazioni per la sicurezza, partecipare ai programmi di aggiornamento e formazione e seguire quanto stabilito dal datore di lavoro.
SISTEMA SANZIONATORIO
Come è naturale che sia, ad obblighi coincidono sanzioni nel caso in cui le norme di riferimento non vengano rispettate.
E' giusto far notare comunque che con il D.Leg. 81/20084 è stato portato avanti un percorso di depenalizzazione, in quanto precedentemente un'eventuale mancanza sarebbe coincisa con una sanzione penale, adesso sono state introdotte anche sanzioni amministrative.
Con il termine REATO si intende ogni tipo di comportamento che miri a violare le norme legislative. Ne esistono però, a seconda dei casi, varie tipologie: omissivo è il caso in cui un qualcosa lo si sarebbe dovuto fare, ma non la si è fatta; il reato di pericolo ovvero il caso in cui, pur magari non essendosi verificato nessun danneggiamento per persona o cosa, l'agire in un determinato modo ha comportato l'incorrere in un reato; i reati permanenti che sono quelle situazioni in cui fino a quando una condotta antigiuridica è portata avanti ci troviamo di fronte ad un reato, ma non appena questa viene interrotta non ne siamo più soggetti.
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E' importante che precisare che le norme sanzionatorie prendono molto in considerazione quella che è la volontà nell'agire in modo antigiuridico da parte di una persona: si distinguono infatti le situazioni di dolo quando si ha la consapevolezza quando si ha la volontà e la consapevolezza che il nostro agire possa comportare danno, mentre si parla di colpa quando siamo consapevoli che la condotta sia dannosa, ma non dall'evento (questo caso si verifica in situazioni di negligenza o imprudenza).
Bibliografia
1 Decreto Legislativo 81/2008
2 Testo Unico della Salute e la Sicurezza sul lavoro
3 Valutazione dei rischi nelle imprese
4 Sistema sanzionatorio nel mondo del lavoro in ambito di sicurezza